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- L’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NEL SEQUESTRO ANTIMAFIA - Dott.ssa Enrica Maria Santacroce |
E’ noto che scopo del sistema normativo concernente la gestione e la destinazione delle attività e dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali di cui alla legge 575 del 1965 è quello di predisporre strumenti per la migliore utilizzazione dei beni stessi con l’obbiettivo di conservarne la produttività e, ove ne sussistano le condizioni, di incrementarla. In particolare con riferimento ai beni aziendali, sempre più frequentemente presenti nell’azione di contrasto agli arricchimenti mafiosi, le finalità della gestione sono quelle di proseguire, riattivare o riconvertire l’attività imprenditoriale, che rappresenta uno dei compiti più difficili e complessi che gravano sulle spalle dell’amministratore giudiziario e del giudice delegato alla cui autorizzazione scritta è condizionato il compimento di atti di straordinaria amministrazione. E’ dalla funzionalità di questo binomio che dipende tutta la valenza civile, sociale ed economica della vigente normativa antimafia, la cui applicazione determina un impatto dirompente nella vita delle imprese innescando di frequente dinamiche reattive dai molteplici ed imprevedibili aspetti che possono condurle in situazioni di crisi operative di difficile soluzione. Il legislatore, purtroppo, non ha sprecato molta cura in questa delicata materia, né all’origine, né in seguito, limitandosi a scarne, generiche indicazioni normative, persino in ordine alla determinazione dei compensi dovuti all’amministratore giudiziario, lasciando tutto al libero sviluppo di prassi, la cui incertezza disincentiva la disponibilità all’incarico di persone avvedute e competenti. Le conseguenze della marginalità normativa con la quale il legislatore ha disciplinato la gestione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali oscilla in pratica pericolosamente tra una estrema libertà gestionale e l’intasamento dei rapporti amministratore giudiziario-giudice delegato, persino per attività che possono ritenersi di ordinaria amministrazione come l’alienazione della produzione di una azienda agricola o la periodica rotazione delle sue culture. Per ovviare a questo inconveniente lo stesso Tribunale che dispone la misura patrimoniale o il giudice delegato potrebbero farsi carico di stabilire in via generale criteri di gestione, prevedendo anche un limite di valore, entro il quale consentire la dinamica delle ordinarie attività di una impresa. Ciò presuppone che l’autorità giudiziaria sia tempestivamente informata sulle concrete prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva e che l’amministratore giudiziario sia sempre in grado di svolgere analisi approfondite, non solo con riferimento alla liceità o meno dell’attività produttiva e alla esistenza di eventuali situazioni di irreversibile dissesto, ma anche e soprattutto sulle concrete potenzialità economiche dell’impresa in sequestro per il suo mantenimento sul mercato in condizioni di competitività, senza oneri per lo Stato. Nella pratica è sempre carente una informazione completa in tal senso per la qual cosa le aziende in sequestro, finiscono relegate in un circuito secondario ed inaffidabile dal quale raramente riescono a risalire, fino al definitivo dissesto, incrementando così la percezione collettiva che associa le misure patrimoniali antimafia alla distruzione di beni produttivi e di posti di lavoro, nonché alla compromissione immotivata della posizione di terzi in buona fede. La carenze delle suddette necessarie informazioni, a prescindere da eventuali incapacità professionali che possono emergere intempestivamente rispetto alle urgenze operative, derivano in generale dal fatto che l’amministratore giudiziario di aziende in sequestro opera in una posizione di particolare difficoltà, connotata dalla grande diffidenza che incontra nei rapporti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e che vengono solitamente superate, ricorrendo frettolosamente e senza molti approfondimenti alla gestione indiretta attraverso l’affitto dell’azienda. Decisione, questa, certamente opportuna dal punto di vista della tempestiva prosecuzione della attività dell’azienda, ma non sempre idonea ad allontanare definitivamente il prevenuto dall’impresa in sequestro e a neutralizzarne la nefasta influenza, anche indiretta, intimidatoria e predatoria. Si pensi ad esempio ad un supermercato, o ad un impianto di distribuzione di carburante, o ad una impresa per la ristorazione scolastica o ospedaliera, si pensi cioè ad imprese la cui sopravvivenza sul mercato non tollera arresti improvvisi del loro ciclo produttivo. In queste situazioni la estromissione dalla impresa della componente mafiosa subisce, per non interrompere l’attività imprenditoriale, una specie di necessaria autorizzata moratoria durante la quale il sequestro è limitato ad un controllo giudiziario fino alla determinazione delle più idonee misure operative. Una fase estremamente delicata, nella quale le esigenze di analisi sono sacrificate rispetto a quelle dello spossessamento del proposto, nella convinzione che la immediatezza di una tale operazione possa valere a sottrarre definitivamente al sospettato di mafia la disponibilità giuridica e materiale dei beni suscettibili di eventuale confisca. Ed è per questa frettolosità, incrementata da aspirazioni di notorietà mediatica, che le aziende in sequestro finiscono nelle mani di soggetti che godono di segrete simpatie o gradimenti dell’ambiente mafioso. Occorre, invece, oculatamente e senza fretta sfruttare questa fase di moratoria per acquisire le informazioni utili ai fini di una corretta ed economica gestione produttiva, tenendo conto anche della incidenza dei costi della amministrazione giudiziaria. E’ con riferimento a queste esigenze che può essere quanto mai utile all’autorità giudiziaria ed al giudice delegato, che il provvedimento di sequestro faccia obbligo all’amministratore giudiziario di avvalersi per la stesura della sua relazione iniziale della consulenza di esperto aziendalista, reperibile nelle varie articolazioni della pubblica amministrazione e appositamente nominato per questo solo atto dallo stesso Tribunale. In questo modo la stessa autorità giudiziaria verrebbe a dotarsi di un utile supporto tecnico per la gestione delle aziende in sequestro in base al quale stabilire sin dall’inizio i parametri di amministrazione riducendo il più possibile gli interventi del giudice delegato e precostituendo un punto di riferimento da potere riattivare in caso di verifiche o di controlli, allontanando i pericoli di frettolose ed emotive decisioni. All’esperto aziendalista potrebbe essere assegnato il compito di tracciare, all’esito dell’analisi delle caratteristiche della impresa, una precisa demarcazione degli atti da intendersi di ordinaria amministrazione, in modo da non appesantire i rapporti tra amministratore e giudice delegato. Ma l’ausilio maggiore all’autorità giudiziaria procedente potrebbe venire dall’analisi dei rapporti pregressi dell’azienda, con riferimento in particolare ai debiti aziendali, onde stabilire se i crediti si fondano esclusivamente sull’affidamento mafioso e quale sopravvivenza possa essere riservata alla azienda senza tale affidamento; una situazione questa che può anche opportunamente e legittimamente condurre, senza inutili dispendi e rischi, allo scioglimento del vincolo di destinazione aziendale dei singoli beni e alla loro individuale destinazione. Si pensi ad esempio ad una attività industriale che utilizza un capannone abusivamente edificato ad opera di una impresa ancora in credito per i lavori eseguiti, oppure a finanziamenti concessi senza l’assistenza di idonee garanzie, o a forniture di merce con pagamenti dilazionati oltre gli usi e le consuetudine normali.
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